APPLICAZIONE DELL'EMENDAMENTO ALL'ART. 18 DELLE N.T.A. DEL PIANO REGOLATORE APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE IL 3 FEBBRAIO 2003 IN SEDE DI CONTRODEDUZIONI
2 marzo 2004
Interrogazione rivolta a:
Assessore allo Sviluppo del Territorio Ing. Giovanni VERGA
Premesso che:
la circolare 1/2003 del Settore Concessioni e Autorizzazioni Edilizie contiene i paragrafi seguenti:
Il Consiglio Comunale ha approvato nella seduta del 4 febbraio 2003 le controdeduzioni alle osservazioni presentate per la variante al PRG vigente, adottata con del. n. 50 del 26.3.2001.
A seguito della presentazione di un emendamento è stato modificato il testo dell'art. 18.5.2 e 18 bis 5.2.1delle NTA adottate. Sostanzialmente esso dispone: - che gli edifici esistenti al 1940 non possano subire modifiche dell'altezza e delle pendenze delle falde di copertura; - che i progetti sugli altri immobili, comportanti modifiche delle falde di copertura, siano esaminati dalla Commissione Edilizia integrata.
Pare prudenzialmente corretto ritenere queste norme già operanti in salvaguardia a partire dalla data di esecutività della delibera di controdeduzioni, e cioè a partire dal giorno 25 febbraio 2003.
A partire dal 25 febbraio 2003 quindi:
1. I progetti di recupero di sottotetti in zona A dovranno essere corredati da idonea documentazione attestante l'epoca di costruzione degli immobili (documentazione del resto già richiesta in base al testo già in salvaguardia).
2. Qualora i progetti siano presentati mediate DIA dovranno essere consegnate due copie, una delle quali dovrà essere immediatamente inviata alla Commissione Edilizia, data l'estrema ristrettezza dei tempi di istruttoria.
In tal modo è stato consentito a numerosi progettisti di presentare delle DIA di recupero di sottotetto con modifiche delle falde di copertura tra il 4 febbraio e il 24 febbraio 2003.
sono in corso due interventi, uno per 3.000 mq in Foro Bonaparte 22/24, via Tivoli, via Mercato, via delle Erbe (DIA 631/2003 del 20/2/2003) e l'altro in Corso Italia 40 all'angolo con via Molino delle Armi (DIA 510/2003 del 20/2/2003) e che ambedue gli interventi impattano profondamente sull'immagine di due edifici di fine '800;
l'operatività in salvaguardia delle norme urbanistiche adottate decorre normalmente dalla data successiva alla delibera del consiglio comunale e non dalla data di esecutività; infatti le norme di salvaguardia dispiegano la loro efficacia dal momento che sono prese, e non dal momento della loro esecutività, perché non sono prescrittive ma si limitano a sospendere i termini delle richieste dei privati fin quando le norme non vengono approvate definitivamente;
in questo caso invece si è utilizzato un altro criterio, a maggior ragione errato in quanto il Comune ha successivamente ritenuto che l'emendamento avesse contenuto innovativo e ha riaperto i termini delle osservazioni;
per sapere
se l'assessorato intenda rivedere la circolare e diffidare i richiedenti dal realizzare gli interventi delle D.I.A. citate e di tutte le altre depositate fra il 4 e il 24 febbraio 2003.
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